TITOLO I
Principi generali
1. Finalità e ambito della legge.
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi
fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi
di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,
specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela
e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti
finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche,
di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al
comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono
essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività
produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato,
le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa
ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2), e
dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (3). Per le medesime
finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici
e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti
territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (4).
(2) Riportato alla voce Regioni.
(3) Riportata alla voce Comuni e province.
(4) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.
1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e
di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni
economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività
agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo
ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti
pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua
altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 (5).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
2. Classificazione delle aree naturali protette.
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche
parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo
internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere
l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le
generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la
costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,
nell'ambito di una più regioni limitrofe, un sistema omogeneo
individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici
ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette
come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del
Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n.
127 (6), e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979
(7).
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può
operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge
ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle
convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar
di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (8).
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ha luogod'intesa con le regioni e le province stesse secondo le
procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti
d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui
all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453 (9).
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate
d'intesa con le regioni (10).
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve
naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della
propria denominazione.
(6) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente
protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.
(7) Riportata alla voce Marina mercantile.
(8) Riportato alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali.
(9) Riportata alla voce Valle d'Aosta.
(10) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree
naturali protette.
1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito
denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo
presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per
i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e
da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati,
designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i
presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio
ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del
Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al
comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (11), in attuazione degli
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i
dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della
Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 (12), individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia,
evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità
territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta
del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel
1993 e lire 10 miliardi nel 1994 (13).
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta
di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di
cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce
sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga
la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al
Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti
particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in
materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal
Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata
dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di
nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei,
dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana,uno
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una
rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali.
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a
lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del
Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della
Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta
da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di
cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali (14).
Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di
dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti
pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata
qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore
al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 (15),
convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il
Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato,
disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione
del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4
miliardi a partire dall'anno 1991 (16).
(11) Riportata al n. XI.
(12) Riportata alla voce Boschi, foreste e territori montani.
(13) Con deliberazione 2 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n.
142) il Comitato per le aree naturali protette e del Ministero
dell'ambiente ha approvato il programma operativo per la Carta della
natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389
(Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che
non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali
protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco
ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali
provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia
di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree "le deroghe al divieto di
cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4,
art. 11 della legge medesima di conseguenza ha annullato, nella parte
corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996".
(14) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica
vedi l'art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344, riportata al n.
LXIII.
(15) Riportato alla voce Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
(16) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi
il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, riportato alla voce Regioni.
4. Programma triennale per le aree naturali protette.
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito
denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui
all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle
disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree
naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale
quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e
regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o
per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la
delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna
area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in
conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili,
condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi
tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e
il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il
restauro e l'informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree
naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché
per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo
Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette
nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi
compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione
ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di
unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (17).
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o
l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di
aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello
Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle
disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3,
avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro
dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici
metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica
per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305
(18). L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione
di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato
da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da
regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese
le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree
naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette
esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il
Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(19), ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato
il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha
durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In
sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso
finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e
riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da
ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità
compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli
articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici
nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine
previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da
parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e
lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla
predisposizione della Carta della natura nonché per attività di
informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del
piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la
promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti,
espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per
interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi
interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire
110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92
miliardi per il 1994 (20).
(17) Riportata alla voce Marina mercantile.
(18) Riportata al n. XIII.
(19) Riportata al n. I.
(20) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali
protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla
voce Regioni.
5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e
propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di
ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente
le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli
adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro
adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la
questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva
anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco
ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A
tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano
forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il
Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione
per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
6. Misure di salvaguardia.
1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le
regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da
proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure
di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti
poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma
la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di
salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta
successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione
dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (21), in materia di individuazione di zone
di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché
dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (22).
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole
aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al
comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel
programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui
all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (23), e per gravi motivi di salvaguardia
ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati,
l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle
esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed
idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso
di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento
motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di
salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di
lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e
dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (23), dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione
interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione
del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali
deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate
ai sensi dell'articolo 7 della legg e 3 marzo 1987, n. 59 (22).
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta
la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle
specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono
solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare
dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro
dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine
di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine
assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (24), ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o
del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (21). La nota relativa alle spese è resa
esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (25).
(21) Riportata al n. I.
(22) Riportata al n. IV.
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(22) Riportata al n. IV.
(24) Riportata alla voce Urbanistica.
(21) Riportata al n. I.
(25) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
(giurisprudenza)
7. Misure di incentivazione.
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o
in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco
naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione
di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per
la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco
stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano
per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 (26):
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico
e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi
comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi
volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai
privati, singoli od associati, che
intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con
le finalità istitutive del parco
nazionale o naturale regionale.
(26) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
TITOLO II
Aree naturali protette nazionali
(giurisprudenza)
8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di
cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui
all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione
a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni,
ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque
garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale
possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina
di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi
dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo
35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla
base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di
cui all'articolo 18.
9. Ente parco.
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e
amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza
del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente,
d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il
parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente
parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate
dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili
che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta
successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le
regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per
le attività in materia di conservazione della natura o tra i
rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo
le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(27), scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della
Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio
nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle
province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di
un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata
dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla
richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri
dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una
comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella
Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del
consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La
stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri
degli stessi enti (28).
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente
scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta
esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo
le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco
(29).
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata
la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni
generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e
sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime
parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14 (29).
8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo,
sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero
dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il
riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve
controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con
deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta
lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni (30).
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna,
le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli
atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile
sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e
sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il
Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del
tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del
tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro
dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal
consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei
all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il
Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con
il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una
durata non superiore a cinque anni (31).
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri
possono essere confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70 (32); essi si intendono inseriti nella tabella IV
allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse
finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le
finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale
tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il
settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza
o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività
dell'Ente parco.
(27) Riportata al n. I.
(28) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 24,
L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata al n. LXXIV.
(29) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(29) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(30) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(31) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
Con D.M. 2 novembre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) sono
state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio
dell'attività di direttore di parco.
(32) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
10. Comunità del parco.
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e
delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità
montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente
parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
d-bis) sullo statuto dell'Ente parco (33).
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio
regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice
Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando
venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi
componenti.
(33) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(giurisprudenza)
11. Regolamento del parco.
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività
consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco,
anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui
all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del
medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni
parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere,
nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione
giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità
terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e
strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani (34).
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche
mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività
particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette,
fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria
previste dal presente articolo (35).
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare
sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo
nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,
nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che
possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché
l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri
urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai
divieti di cui al comma 3. Per uanto riguarda la lettera a) del medesimo
comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali
abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall'Ente parco.
Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati
dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente
autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali
diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici
di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente,
previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro
quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti d adeguare
alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il
predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su
quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione (36).
(34) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(35) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(36) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
11-bis. Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per
la promozione economica e sociale.
1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli
articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale
economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14
(37).
(37) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
12. Piano per il parco.
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito
denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti
contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai
portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di
campeggio, attività agroturistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere (38).
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella
sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione
delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse
opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(39);
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive
ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono
continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di
agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca
e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione
artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi
delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata
legge n. 457 del 1978 (39), salvo l'osservanza delle norme di piano
sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione,
nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità
istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita
socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del
parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla
costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della
presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei
criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal
consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano
stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla
regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco
(40).
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei
comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può
prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni
chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco
esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni
dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle
osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne
le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre
che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne
le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il
provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro
ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si
sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il
quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette
intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i
successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione
al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce
all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede
nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci
anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e
di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e
sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente
vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(39) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(39) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(40) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(giurisprudenza)
13. Nulla osta.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi,
impianti ed opere all'interno del parco
è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta
verifica la conformità tra le
disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune
interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco dà notizia
per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di
quelli determinatisi per decorrenza
del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale
anche da parte delle associazioni
di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986,
n. 349 (41).
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con
deliberazione del Consiglio direttivo ad
un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono
disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con
comunicazione scritta al
richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta
giorni i termini di espressione del nulla
osta.
(41) Riportata al n. I.
14. Iniziative per la promozione economica e sociale.
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal
piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo
economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei
territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente
all'elaborazione del piano del parco un
piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività
compatibili, individuando i
soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti
eventualmente anche attraverso accordi di
programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione
il consiglio direttivo, è
approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso
di contrasto tra Comunità del
parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad
una conferenza presieduta dal
Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la
decisione definitiva al Consiglio dei
ministri (42).
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la
concessione di sovvenzioni a privati ed
enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione
e per il risparmio energetico,
servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in
proprio o da concedere in gestione a
terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche
convenzioni; l'agevolazione o la
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali
artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali,
servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni
altra iniziativa atta a favorire, nel
rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del
turismo e delle attività locali
connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi
diretti a favorire l'occupazione
giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in
particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo
di specifiche convenzioni l'uso
del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che
presentino requisiti di qualità e
che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni
interessate, speciali corsi di formazione
al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida
del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere
aggiornato annualmente con la
stessa procedura della sua formazione.
(42) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31 L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(giurisprudenza)
15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può
prendere in locazione immobili
compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o
esercizio del diritto di prelazione di
cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali
possono essere indennizzati sulla base di
princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad
attività già ritenute compatibili, possono
dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e
degli svantaggi derivanti
dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di
attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna
selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e
la corresponsione degli
indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del
documento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo
oneroso della proprietà e di diritti reali
sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b),
salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma
dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (43), e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla
notifica della proposta di alienazione.
La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data
della trasmissione del possesso,
l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il
dante causa non provveda a tale
notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione,
l'Ente parco può, entro un anno
dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di
riscatto nei confronti dell'acquirente
e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito
capitolo, con dotazione adeguata
al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e
risarcimenti, formulando un apposito
programma, con opportune priorità.
(43) Riportata alla voce Piccola proprietà contadina.
16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982,
n. 512 (44), e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei
diritti d'ingresso e di privativa e le
altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente
parco.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e
propagandistico di prodotti ecologici,
nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
parco, non sono sottoposte alla
normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla
disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base
all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (45), come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei
registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
(44) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(45) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
17. Riserve naturali statali.
1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui
all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i
confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa
le caratteristiche principali, le
finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì
indicazioni e criteri specifici cui devono
conformarsi il piano di gestione delle riserva ed il relativo
regolamento attuativo, emanato secondo i
princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di
gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i
termini stabiliti dal decreto
istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario
e d'intesa con le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate,
salvo le modalità stabilite dagli
organi responsabili della gestione della riserva.
18. Istituzione di aree protette marine.
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, istituisce le
aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal
programma medesimo.
L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo
26 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 (46), dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (47).
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad
accordi generali fra le regioni e
il Ministero dell'ambiente (47/a).
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la
delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è
finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione
d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le
aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
(46) Riportata alla voce Marina mercantile.
(47) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n.
93. Per la soppressione
della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il
trasferimento delle relative funzioni al
Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(47/a) Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.
(giurisprudenza)
19. Gestione delle aree protette marine.
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta
marina è assicurato attraverso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione
delle aree protette marine,
l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Con apposita convenzione da
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, la
gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o
associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con
un'area protetta terrestre, la
gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono
compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità
istitutive dell'area. In particolare
sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e
vegetali nonché l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di
cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori
inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (47), è approvato un
regolamento che disciplina i
divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree
protette possono essere concessi
in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con
decreto del Ministro della marina
mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area
protetta fanno parte della
medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle
Capitanerie di porto, nonché dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree
protette (48).
(47) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti ed il trasferimento
delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma
14, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(48) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n.
LXXIV.
20. Norme di rinvio.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai
parchi marini si applicano le
disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si
applicano le disposizioni del titolo V della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (46), non in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
(46) Riportata alla voce Marina mercantile.
21. Vigilanza e sorveglianza.
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale è
esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le
aree marine congiuntamente dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale è
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello
Stato senza variazioni alla attuale
pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di
quant'altro affidato al Corpo
medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'ambiente e,
sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e
fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto
con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il
personale del Corpo da dislocare
presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la
dipendenza funzionale degli stessi,
secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (49). Il decreto
determina altresì i sistemi e le
modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di
formazione professionale del
personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco
possono essere attribuiti poteri di
sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari
obblighi di servizio.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica
di guardia giurata. Fino alla
emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo
forestale dello Stato, sulla base di
apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai
sensi dell'articolo 19, comma 7 (50).
(49) Vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997, riportato al n. LXI.
(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n.
LXXIV.
TITOLO III
Aree naturali protette regionali
22. Norme quadro.
1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree
naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni
al procedimento di
istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (51). Tale
partecipazione si realizza, tenuto
conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 (51),
attraverso conferenze per la redazione di
un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da
destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da
perseguire, alla valutazione degli effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta
e alla definizione del piano per il
parco di cui all'articolo 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione
dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in
conformità ai princìpi di cui all'articolo
11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari
montane, anche associate fra loro,
qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i
beni agrosilvopastorali costituenti
patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma
economico-sociale la partecipazione
degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e
la pubblicità degli atti relativi
all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il
parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali
regionali utilizzando soprattutto i
demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di
enti pubblici, al fine di un utilizzo
razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale
destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più
regioni sono istituite dalle regioni
interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri
unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un
parco nazionale o di una riserva
naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali
l'attività venatoria è vietata, salvo
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento
del parco o, qualora non esista,
alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di
gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso
dipendente o da persone da esso
autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
territorio del parco, previ opportuni corsi
di formazione a cura dello stesso Ente (52).
(51) Riportata alla voce Comuni e province.
(51) Riportata alla voce Comuni e province.
(52) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n.
LXXIV.
(giurisprudenza)
23. Parchi naturali regionali.
1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto
conto del documento di indirizzo di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di
salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica
gli elementi del piano per il parco,
di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del
parco. A tal fine possono essere
istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra
enti locali od organismi associativi ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (51). Per la gestione dei
servizi del parco, esclusa la vigilanza,
possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti
privati, nonché con comunioni
familiari montane.
(51) Riportata alla voce Comuni e province.
24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun
parco naturale regionale prevede,
con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i
criteri per la composizione del
consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i
poteri del consiglio, del presidente e
del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei
conti e degli organi di consulenza
tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento
degli organi statutari, la
costituzione delle comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la
presenza di un membro designato dal
Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi
sia di personale proprio che di
personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
25. Strumenti di attuazione.
1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale
sono il piano per il parco e il piano
pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco
ed è approvato dalla regione.
Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituisce i piani paesistici e i piani
territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano
per il parco e nei limiti del
regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle
regioni e degli enti locali
interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale
delle comunità residenti. A tal fine
predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili. Tale
piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del
parere espresso dagli enti locali
territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere
annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al
comma 3, possono concorrere
lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che
da erogazioni o contributi a
qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati,
da diritti e canoni riguardanti
l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o
dei quali esso abbia la gestione.
26. Coordinamento degli interventi.
1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano
pluriennale economico e sociale di
cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per
gli effetti di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (53), accordi di programma tra lo Stato, le
regioni e gli enti locali aventi ad
oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi
individuano gli interventi da
realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della
natura, indicando le quote
finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed
eventualmente di terzi, nonché le modalità di
coordinamento ed integrazione della procedura.
(53) Riportata alla voce Comuni e province.
27. Vigilanza e sorveglianza.
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è
esercitata dalla regione. Ove si
tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto
istitutivo determina le intese per
l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche
convenzioni con le regioni per la
sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla
base di una convenzione-tipo
predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
(giurisprudenza)
28. Leggi regionali.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni adeguano la loro
legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
(giurisprudenza)
29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area
naturale protetta, qualora venga
esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal
nulla osta, dispone l'immediata
sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione
in pristino o la ricostituzione di
specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità
solidale del committente, del
titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione
e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di
ricostituzione delle specie vegetali o
animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede
all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai
commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (54), in quanto
compatibili, e recuperando le relative
spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639
(55).
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire
nei giudizi riguardanti fatti dolosi
o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale
dell'area protetta e ha la
facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle
finalità istitutive dell'area protetta.
(54) Riportata alla voce Urbanistica.
(55) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
(giurisprudenza)
30. Sanzioni.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito
con l'arresto fino a dodici mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola
le disposizioni di cui agli articoli
11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire
duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso
di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione
delle aree protette è altresì
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire
duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689 (56), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione
dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai
sensi degli articoli 733 e 734 del codice
penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per
evitare l'aggravamento o la
continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area
protetta, il sequestro di quanto
adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile
è tenuto a provvedere alla
riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è
tenuto al risarcimento del
danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di
particolare gravità, la confisca delle
cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 (56), in quanto non in
contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (57), sul
diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di
gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso
di violazione dei regolamenti e
delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in
relazione alla violazione alle
disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree
protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi
naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla
costituzione del parco nazionale, i
divieti di cui all'articolo 17, comma 2.
(56) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(56) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(57) Riportata al n. I.
31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18
maggio 1989, n. 183 (58), del Corpo
forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate
dagli attuali organismi di gestione
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle
esigenze di gestione delle riserve
naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della
citata legge n. 183 del 1989 (58), la
composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere
disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle
attività di gestione per i primi tre
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124 (59) (60).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al
Comitato l'elenco delle aree individuate
ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilità con la proposta della loro
destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai
fini di un completamento, con
particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei
trasferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (61).
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite
su proprietà pubbliche, che
ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è
affidata all'Ente parco (62).
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali
statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono
impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (63).
(58) Riportata al n. XI.
(58) Riportata al n. XI.
(59) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(60) Per la proroga del termine, vedi l'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n.
361, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato.
(61) Riportato alla voce Regioni.
(62) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n.
426, riportata al n. LXXIV.
(63) Riportata al n. I.
32. Aree contigue.
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree
naturali protette e con gli enti locali
interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca,
delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle
aree contigue alle aree protette, ove
occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle
aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati
dalle regioni sul cui territorio si
trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare
l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (64),
soltanto nella forma della
caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area
naturale protetta e dell'area contigua,
gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima
legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze
connesse alla conservazione del
patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari
specie di animali, divieti riguardanti
le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione
provvede per quanto di propria
competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le
altre regioni ai sensi degli articoli 8
e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (61). L'intesa è
promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte
dell'area naturale protetta.
(64) Riportata alla voce Caccia.
(61) Riportato alla voce Regioni.
33. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio
nazionale per l'ambiente, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge e sull'attività
degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e
Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo
2, comma 7, il Parco nazionale del
Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione
Sardegna non si perfezioni entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 4 si
provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale
per il quale non si applica la
previsione di cui all'articolo 8, comma 6 (65).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente
provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai
commi 1 e 2 sulla base degli
elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare,
presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e
gli enti locali interessati, adotta le
misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello
stato dei luoghi. La gestione
provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti
dalla presente legge, è affidata ad
un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in
conformità ai princìpi di cui
all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la
delimitazione effettuata dal Ministro
dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi
di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie
esistenti, considera come prioritarie
aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino e
Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia;
l-bis) Costa teatina (66).
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare
opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine
previsto dall'articolo 4, comma 6,
all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o
adiacenti ad aree di interesse
naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari
esteri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate,
promuove l'adozione delle
opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di
protezione, criteri comuni di gestione e
facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare altresì l'istituzione di aree
naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo
internazionale sul territorio nazionale. Le
disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e
gli enti locali interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi
per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a
decorrere dal 1993.
(65) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344,
riportata al n. LXII. Vedi il D.P.R.
30 marzo 1998, riportato alla voce Parchi nazionali.
(66) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344, riportata
al n. LXIII.
35. Norme transitorie.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, si
provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i
rapporti di lavoro esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo,
della disciplina del Parco nazionale
d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la
regione a statuto speciale Val
d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con
particolare riguardo alla
funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale
dello Stelvio si provvede in base a
quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (67).
Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e
devono essere informate ai
princìpi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed
ambientali, nonché della specialità degli
interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli
importanti e delicati ecosistemi, la gestione
delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del
Circeo e della Calabria sarà condotta
secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e
sperimentazione scientifica nonché di
carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.
67 (68), e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (69), si
applicano le disposizioni della
presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata
in vigore della legge stessa in
quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni interessate provvedono,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco
naturale interregionale del Delta del Po
a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (69), in
conformità delle risultanze dei
lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della
delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13
settembre 1988. Qualora l'intesa non
si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un
parco nazionale in tale area a
norma del comma 3 (70).
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta
del Po, con le procedure di cui
all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val
d'Agri e del Lagonegrese (Monti
Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di
altro parco nazionale, per il quale
non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi
alla data di entrata in vigore della
presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate.
Dette riserve sono istituite,
secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della
legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri
da parte delle regioni ai fini
della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il
1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14
miliardi per il 1991, lire 17,5
miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.
(67) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(68) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(69) Riportata al n. XIII.
(69) Riportata al n. XIII.
(70) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal
presente comma 4, vedi l'art. 6,
D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa per il
Mezzogiorno.
36. Aree marine di reperimento.
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4,
possono essere istituiti parchi marini
o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (71),
nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone -
Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio
del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano" (72);
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" (73);
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco (72/a).
2. La Consulta per la difesa del mare (74) può, comunque, individuare,
ai sensi dell'articolo 26 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (71), altre aree marine di particolare
interesse nelle quali istituire
parchi marini o riserve marine.
(71) Riportata alla voce Marina mercantile.
(72) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344, riportata
al n. LXIII.
(73) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(72/a) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n.
93.
(74) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti ed il trasferimento
delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma
14, L. 9 dicembre 1998, n. 426,
riportata al n. LXXIV.
(71) Riportata alla voce Marina mercantile.
37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i
beni di rilevante interesse
paesaggistico e naturale.
1. (75).
2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato,
fino a un massimo del 25 per
cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da
stabilirsi a cura del competente organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con
l'ufficio tecnico erariale
competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano
ceduti a titolo gratuito da
persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e
privati di cui alle lettere a) e b) del
comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, purché detti immobili siano
vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (76), e facciano
parte degli elenchi relativi ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano
assoggettati al vincolo della inedificabilità in
base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (77),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la
donazione avvenga allo scopo di
assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il
godimento delle presenti e delle future
generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n.
512 (78), sono accordate nel caso
di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1
della citata legge n. 1497 del 1939
effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione
di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in lire 100
milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per
il 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione sugli effetti finanziari del
presente articolo.
(75) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(76) Riportata alla voce Bellezze naturali.
(77) Riportato alla voce Bellezze naturali.
(78) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
38. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10
miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e
delle altre riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a
lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del
Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a
lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del
Ministero dell'ambiente".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a
lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui
parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92
miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e
delle altre riserve naturali".
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari
a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e
delle altre riserve naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari
a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992
ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari
a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e
lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari
a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e
lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3,
dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34,
comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio
1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23
agosto 1988, n. 362.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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