Interrogazione del 05/02/2008.
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si invia la seguente interrogazione.
Oggetto: Finanziamenti L. n. 140 dell'11-05-1999 e s.m.i. seggiovia quadriposto "Guado di Coccia- Serra Carracino e sciovia a fune alta "Serra Carracino-Tavola Rotonda".
Per le considerazioni suesposte si chiede di conoscere:
Campo di Giove, 05/02/2008
Il Gruppo di Minoranza
Risposta all'interrogazione del 05/02/2008.
Con riferimento all'interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza, Donatella Capaldo, Liborio D'Amore e Pasquale Mariani, avente ad oggetto "Finanziamento legge 140 dell'11.05.1999 e s.m.i. seggiovia quadriposto "Guado di Coccia- Serra Carracino e sciovia a fune alta "Serra Carracino - Tavola Rotonda" si rappresenta quanto segue. Con determina dirigenziale n. DEA/063 del 08/06/2007 la Giunta Regionale Direzione Trasporti e Mobilità ha revocato il finanziamento di cui all'art. 8 L. 11.05.1999 n. 140 concesso per la realizzazione della sciovia a fune alta "Serra Carracina- Tavola Rotonda", in conseguenza dello spirare del termine, scadente il 18.04.2007 per la realizzazione dei lavori. L'importo del finanziamento era di €. 653.127,21 su un importo complessivo di €. 1.632.818,03. Con determinazione dirigenziale n. DEA 4/017 del 15.02.2008 la Giunta Regione Abruzzo Direzione Trasporti e Mobilità ha adottato uguale provvedimento di revoca per il finanziamento concesso di €. 794.517,29 su un importo complessivo di €. 1.986.293,23 per la realizzazione della seggiovia Guado di Coccia - Serra Carracino, essendo scaduti al 31.12.2007 i termini per la realizzazione dei lavori. Com'è noto Questa Amministrazione avrebbe dovuto provvedere a far fronte alla propria ingente parte di finanziamento, ammontante ad €. 2.171.466,76, mediante ricorso a proprie disponibilità di bilancio o, in mancanza, previo ricorso all'indebitamento. Quest'ultima strada, ritenuta prima facile Tunica percorribile, tuttavia si è successivamente rilevata non praticabile in ragione delle modifiche legislative introdotte dalla finanziaria 2005 che hanno corretto in senso restrittivo il limite alla capacità di indebitamento degli Enti locali impedendo, di fatto, la contrazione di nuovi mutui di importo così rilevante. Tali considerazioni hanno indotto 1'Amministrazione, a chiedere una proroga del termine inizialmente concesso per la realizzazione delle opere, puntualmente accordata dalla Regione giuste note già richiamate nel testo dell'interrogazione, onde potere reperire risorse nel mercato privato, mediante la costituzione di una società mista. All'uopo, nel corso dell'anno 2006 sono stati predisposti, a seguito di una prima deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale risalente al febbraio del 2005, tutti gli atti per 1'espletamento della gara per la selezione del socio privato onde costituire una società mista di capitali, cui affidare la gestione degli impianti nonché la realizzazione dei progetti finanziati pro quota dalla Regione. La gara, di livello comunitario è andata deserta, non essendo pervenuta, entro il termine di scadenza, alcuna offerta. L'Amministrazione ha preso atto, pertanto, di una carenza di interesse del mercato, sebbene così largamente inteso, alla proposta formulata nei termini di cui al bando, in virtù della quale si è reso necessario ripensare alle modalità di coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione dei suddetti progetti, anche in ragione del continuo mutare del quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento. Nelle more ed in ragione della predetta revoca, l'Amministrazione ha ritenuto di adeguare i progetti preliminari, forniti gratuitamente all'Ente, come si evince dalla delibera di GC n. 20 del 20.03.2002 rubricata "Acquisizione gratuita di progettazione di impianti seggioviari ai soli fini delle richieste di finanziamento" dagli Ingegneri Giorgio Graziani e Cinzia Mocetti, in quanto risalenti ormai a sei anni fa, avvalendosi, senza alcun onere per 1'Ente, del proprio progettista interno Ing. Gianfranco Di Cesare. I progetti, così approvati, sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo a corredo della richiesta di finanziamento da inoltrare, ai sensi della ormai vigente L.R. 44/2004, entro il termine del 30 giugno. Quanto alla modifica del progetto preliminare dell'impianto Serra Carracino - Tavola Rotonda, inizialmente concepito quale seggiovia e poi modificato in sciovia giusta richiesta inoltrata dal sottoscritto in data 06.08.2004 ed approvata dalla Regione, deve rilevarsi che le particolari condizioni metereologiche avrebbero comportato la predisposizione di misure e di accorgimenti tecnologicamente all'avanguardia, tale che l'importo di realizzazione della seggiovia avrebbe assunto, in fase esecutiva, proporzioni assai rilevanti, non sostenibili per l'Ente. Allo stato, si è ritenuto di tornare sul progetto iniziale di seggiovia per due ordini di motivi. In primo luogo perché la vigente L.R. 44/2004, all'art. 3 prevede una misura di contribuzione per gli impianti scioviari, assai limitata, pari ad un importo massimo di €. 80.000 per cui, a fronte di un intervento di notevole portata economica, la contribuzione regionale sarebbe stata quasi irrilevante; in secondo luogo perché il programmato apporto di capitali privati dovrebbe sollevare il bilancio dell'Ente dalla parte preponderante degli oneri economici sullo stesso gravanti.
Il Sindaco Dott. Vittorio DI IORIO
Interrogazione del 14/03/2008.
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Si invia, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale e dell' art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente interrogazione. Oggetto: Programma Triennale delle OO.PP. 2008-2010 ed elenco annuale 2008.Premesso
Verificato
Visto
Accertato
Per le motivazioni suesposte si chiede di conoscere:
I Consiglieri del Gruppo "Per Campo di Giove"
Risposta all'interrogazione del 14/03/2008. Ricevuta il 02/05/2008
Campo di Giove, 9 aprile 2008
Ai Consiglieri del Gruppo "Per Campo di Giove"
Risposta ad interrogazione dei Consiglieri del Gruppo "Per Campo di Giove" avente ad oggetto: "Programma Triennale delle OOPP 2008-2010 ed elenco annuale 2008"
In riscontro all'interrogazione scritta depositata in data 14.03.2008 dal Gruppo "Per Campo di Giove" non si può non rilevare che le informazioni ivi richieste anticipano temi di discussione naturalmente affidati al dibattito consiliare in sede di approvazione del bilancio di esercizio, cui il documento di programmazione dei lavori pubblici è allegato. Tanto più che la questione si propone ormai a ridosso della seduta consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione, durante la quale, com'è noto, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, non possono essere trattate eventuali interrogazioni consiliari. Ne consegue che i temi proposti dall'interrogazione saranno affrontati almeno tre volte: per iscritto, in sede di approvazione del bilancio e nella prima adunanza del Consiglio utile, successiva a quella ordinaria di approvazione del bilancio.
Ad ogni modo, il sottoscritto, nella consapevolezza dell'utilità dello strumento utilizzato dal gruppo consiliare richiedente si pregia di rilevare, in maniera necessariamente sintetica, quanto segue. rinviando ogni approfondimento ai citati momenti di confronto consiliare:
- il termine fissato dall'art. 1 comma 2 del DM 9.05.2005 ha natura ordinatoria non essendo legato, al suo spirare, alcun effetto di decadenza, quanto piuttosto, l'esigenza di "scadenzare" gli adempimenti necessari per assicurare la conoscibilità pubblica dello schema, in previsione dell'approvazione del programma dei lavori pubblici in uno con il bilancio di esercizio;
- il programma dei lavori pubblici, in quanto allegato necessario del bilancio di previsione, deve essere correttamente predisposto in termini di competenza;
- l'ordine di priorità è stato indicato per l'unico intervento previsto nell'anno 2008 conformemente al modello allegato al DM 9.06.2005 - non è stato apposto il parere di regolarità contabile dell'Area finanziaria, in quanto, trattasi di uno schema di programma che non comporta alcun immediato impegno per l'Ente, destinato com'è ad essere recepito nel successivo atto di approvazione del Bilancio. Al riguardo deve sottolinearsi che, in base alla normativa vigente, la competenza ad adottare atti che comportano impegni di spesa è, di norma, dei Responsabili dei Servizi, non essendo riferibile all'atto deliberativo, salvo le ipotesi di legge, l'assunzione di impegno contabile per l'Ente (si veda al riguardo C. Cossiga Manuale di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche). Con riferimento all'art. 42 del Regolamento di contabilità, richiamato nel testo dell'interrogazione, si segnala, altresì. che il comma 2 specifica che il parere da rendersi sulle proposte di deliberazione che comportano onere per l'Ente, secondo quanto previsto al comma 1, "deriva da una valutazione di capienza delle disponibilità di intervento o del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata calcolata nella sua interezza"; ne consegue che in riferimento ad atti programmatori, adottati ancor prima dello stesso schema di bilancio di previsione da parte della Giunta, il Responsabile del Servizio sarebbe chiamato ad un attestazione formale, di massima, che non coinciderebbe assolutamente con i contenuti individuati dal Regolamento di contabilità. Per sovrappiù deve sottolinearsi che la giurisprudenza si è più volte espressa ribadendo che la mancanza del parere di regolarità comporta una mera irregolarità dell'atto che non inficia la validità del medesimo (cfr. per tutte Cass, civile sez. V n. 15639/04 e CdS Sezione VI n. 3888/2006 Reg. Dec.)
- la realizzazione del progetto di Piazza Umberto è stato programmato, in coerenza con le risultanze del Bilancio di previsione; le competenze riconosciute ai progettisti sono state liquidate per un importo di €. 12.368,75.
IL SLNDACO
Dott. Vittorio DI IORIO
Considerazioni sulla risposta all'interrogazione ricevuta il 02/05/2008
Campo di Giove, 6 maggio 2008
Perché non ci convince la risposta del Sindaco all'interrogazione.
La risposta all'interrogazione del gruppo consiliare "Per Campo di Giove" sul programma triennale OO.PP. 2008-2010 ed elenco annuale 2008 del 9 aprile 2008 e consegnata il 02 maggio 2008, non può essere accolta per le seguenti motivazioni:
1. Il gruppo di minoranza non aveva altri strumenti per rendere pubblici i propri rilievi poiché la delibera di G.C. n. 1/2008 presenta numerosi punti che non sono rispettosi delle norme vigenti.
2. Nessuno ha scritto o pensato che il mancato rispetto dei termini del 30 settembre-15 ottobre previsti dal comma 2 dell'art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005 produce l'effetto di decadenza dell'atto, ma si volevano conoscere le motivazioni che hanno indotto la Giunta ad approvare il programma a gennaio.
3. Il programma dei lavori pubblici è un atto necessario, da allegare al bilancio di previsione e deve essere correttamente predisposto ed approvato nei termini di legge. Rispettando il comma 3 dell'art. 128 del D.Lgs. 163/06 il quale espressamente recita che "lo schema di programma deve prevedere un ordine di priorità".
4. Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile mancante sulla delibera di G.C. n. 1/2008, non possiamo assolutamente condividere le motivazioni esposte dalla S.V. nella risposta all'interrogazione. L'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporto del 9 giugno 2005 recita che il programma viene redatto ed approvato in relazione alle disponibilità finanziarie per cui il parere dell'ufficio finanziario diventa necessario. Nella delibera di G.C. n. 1/2008 è richiamato l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che recita "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione". La disposizione richiamata insieme all'art. 42 del regolamento di contabilità conferma la necessità di tale parere e non si riesce a comprendere cosa significa richiamare il comma 2 dell'art. 42 sulla capienza dell'intervento sul capitolo specifico. Che il parere sia necessario indirettamente lo afferma anche Lei quando dice che "la mancanza del parere di regolarità contabile comporta una mera irregolarità che non inficia la validità del medesimo" confortato da una sentenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. E' da sottolineare però la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 12636/2006 laddove afferma che " l'attestazione della copertura finanziaria costituisce requisito formale non surrogabile da una verifica ex post della sussistenza della copertura, ancorché non previamente attestata di validità deliberativa dell'impegno di spesa..ecc.".
5. E' difficile da interpretare la risposta sui lavori di sistemazione e riqualificazione di piazza Umberto I, che secondo Lei è stato programmato in coerenza con le risultanze del bilancio di previsione. Noi avevamo chiesto se fosse ancora un obiettivo dell'attuale maggioranza, anche se Lei pubblicamente nel 2002 lo aveva rifiutato. Però da questa risposta nulla si evince delle sue precedenti considerazioni e non se ne comprendono le motivazioni.
Il Gruppo Consiliare "Per Campo di Giove"
Approvazione Bilancio di Previsione 2008. Esposto alla Corte dei Conti.
Campo di Giove, 21 maggio 2008
Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Regionale per l'Abruzzo
Via S. Bernardino n. 25 67100 L'Aquila
Alla Corte dei Conti
Procura Generale per l'Abruzzo
Via S. Bernardino n. 25 67100 L'Aquila
Oggetto: Approvazione bilancio per l'anno 2008. Comune di Campo di Giove (AQ). Esposto.
I sottoscritti consiglieri, Donatella Capaldo, Liborio D'Amore e Pasquale Mariani, appartenenti al gruppo di minoranza del Comune di Campo di Giove (AQ) espongono quanto segue:
In data 24 aprile 2008, con delibera n. 9, che si allega, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza, il bilancio di previsione per l'anno 2008, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2008-10, il programma opere pubbliche 2008-10 e l'elenco annuale opere pubbliche 2008 nonostante l'invito a rinviarlo e verificare quanto da noi affermato in un documento parte integrante della delibera, ma viene allegato dopo la relazione dell'organo di revisione.
Il bilancio di previsione 2008, è stato approvato a maggioranza, utilizzando un avanzo d'amministrazione presunto di € 58.000,00 previsto alla voce finanziamenti investimenti a pagina 1 dello schema di bilancio e confermato dallo strano equilibrio raggiunto dall'organo di revisione a pagina 4 voce A 4 della relazione per quanto riguarda le spese in conto capitale ove si legge che utilizza € 22.330,00 del fondo nazionale investimenti ed € 20.00,00 degli oneri di urbanizzazione già impegnati alla voce A 2 per raggiungere l'equilibrio della parte corrente.
La spesa del titolo II di € 423.760,00 è pareggiata solo se viene utilizzato l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2007 di € 58.000,00. Tale avanzo presunto per l'anno 2007, è stato utilizzato in piena violazione del comma 3 dell'art. 187 del TUEL n. 267/2000 secondo cui l'avanzo presunto dell'esercizio precedente può essere applicato al bilancio di previsione esclusivamente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dello stesso articolo rimanendo, quindi, esclusa la finalizzazione di detto avanzo a spese d'investimento indicate nella lettera d).
La conferma che l'avanzo presunto d' amministrazione non poteva essere utilizzato, è data dalla Pronuncia n. 141/2007 Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo della Liguria che "dichiara non conforme alle disposizioni dell'art 187 comma 3 del TUEL n. 267/2000, l'applicazione di parte dell'avanzo presunto finalizzate alla copertura di spese di investimento".
Gli esponenti segnalano inoltre, che la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09-01-2008 avente all'oggetto "Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2008-10 ed elenco annuale 2008" atto preliminare richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. N. 267/2000, non è munita del parere di regolarità contabile cosi come previsto dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 42 del regolamento di contabilità e nonostante che l'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 preveda che il programma viene redatto ed approvato in relazione alle disponibilità finanziarie.
Il Sindaco interpellato con apposita interrogazione presentata in data 14 marzo 2008, ritiene non necessario il parere di regolarità contabile, affermazione prevista nella sua risposta del 9 aprile 2008 e consegnata il 2 maggio 2008.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Campo di Giove, 21 maggio 2008.
Distinti saluti
Il Gruppo Consiliare "Per Campo di Giove"
Osservaziove al progetto di variante agli art.li 4.25, 4.25 e 4.26 delle N.T.A. del P.R.G.
Una discussione abortita.
Prima dell'esposizione dell'Osservazione, occorre ricostruire il percorso della Variante . Essa è stata portata in discussione per la prima volta nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2007. Durante la discussione del punto, il Gruppo "Per Campo di Giove" espose le proprie perplessità ed una proposta, chiedendo altresì un rinvio del punta all'ordine del giorno.
Perplessità. " Il Calcolo relativo al rispetto della dotazione minima di aree deputate a standars urbanistici non sia stata fatta correttamente perchè è riferito, secondo le planimetrie prodotte dall'ufficio tecnico, al piano adattato che è in parte diverso da quello approvato dala Provincia dell'Aquila. Si fa notare, inoltre, che viene conteggiato il parcheggio del campo sportivo che è invece recintato ed il parcheggio del Camping".
Proposta in sintesi. "In tale proposta si ammette la monetizzazione, obbligatoria per i parcheggi al di sotto dei 30 mq., previa definizione dei criteri di ammissibilità da parte del Consiglio Comunale, e previa verifica da porre in essere di volta in volta, ed ove occorra per singolo intervento, in ordine alla persistenza della dotazione minima di aree deputate a standard urbanistici imposti dalle norme vigenti e dal PTCP della Provincia dell'Aquila. Inoltre, si aggiunge che il valore delle aree deve essere determinato dall'Ufficio Tecnico e deve tener conto dell'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, e del costo di realizzazione di aree simili a quelle non cedute in modo tale che la somma pagata dal privato non risulti inferiore a tale costo.
"Il Sindaco colse con soddisfazione la disponibilità del Gruppo di minoranza per approdare ad una proposta condiviva. Ritenendo importante il confronto su questioni di tale importanza. Per tale motivo pose ai voti la proposta di rinvio, fissando fin da quel momento la data del 5 dicembre 2007 alle ore 15,00 per una riunione cui dovevano partecipare due esponenti della maggioranza e due della minoranza, oltre al Sindaco, per definire il confronto sul punto posto all'ordine del giorno."
Il giorno 5 dicembre si svolse l'incontro. Presenti per la maggioranza, il Sindaco, l'assessore Marcucci, il consigliere Di Mascio S., per la minoranza, la Capogruppo Capaldo D., il consigliere D'Amore, presenti anche il tecnico comunale e la segretaria comunale.
La discussione non fu conclusiva, però la maggioranza ritenne, senza coinvolgere il Gruppo di minoranza, di approvare la variante nella seduta del 5 marzo 2008 delibera n. 5.
L'osservazione, di segiuto esposta, vuole affrontare la proposta di monetizzazione dei parcheggi pubblici P1, tenendo conto che i parcheggi pubblici sono necessari al soddisfacimento dei problemi funzionali alla mobilità e alla sosta delle auto all'interno dell'organismo urbano.
Al Signor Sindaco
del Comune di Campo di Giove
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Campo di Giove
Oggetto: Osservazione al progetto di adozione della variante agli art.li 4.24, 4.25 e 4.26 delle N.T.A. del P.R.G. I sottoscritti Donatella Capaldo, Liborio D'Amore e Pasquale Mariani tutti residenti a Campo di Giove, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e dell'avviso pubblicato in data 16 aprile 2008 inviano la seguente proposta di osservazione alla variante adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 07-03-2008:
Premesso che il Consiglio Comunale, nella seduta del 5 marzo 2008 delibera n. 5, ha approvato la seguente proposta: "In alternativa alla cessione, a richiesta della parte, i parcheggi pubblici P1 possono essere monetizzati dietro versamento al Comune dell'importo relativo al valore delle urbanizzazioni non realizzate. Il valore è determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale e deve tener conto di tutti i costi che il Comune deve sostenere per la realizzazione di opere analoghe a quelle non cedute, ivi comprese quelle di acquisizione delle aree.I parcheggi pubblici P1 di dimensioni inferiori a 30 mq relativi a permessi a costruire rilasciati successivamente all'approvazione della presente variante vanno monetizzati";
Nella relazione dell'ufficio tecnico comunale viene affermato che "da un attento esame di tutti gli elaborati tecnici costituenti il Piano Regolatore Generale si è accertato che tale urbanizzazione (parcheggi pubblici P1) costituiscono dotazioni extra Standars D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo tale dimensionamento riferito ai Parcheggi Pubblici P2, già graficamente individuati nelle varie tavole di P.R.G.";
La dimostrazione degli standars previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e riportati nella relazione allegata sia al progetto di P.R.G. che nella proposta di variante, non può essere considerata in quanto i calcoli per le singole zone e complessivi, sono stati elaborati sulle tavole di P.R.G. adottati dal Commissario ad Acta con delibera n. 107 del 23-12-1987 e non sul P.R.G. definitivamente approvato dalla Provincia, ove sono stati operati numerosi stralci;
Nel calcolo complessivo non viene riportata la situazione reale rispetto all'ampliamento dei parcheggi previsti ed a quelli eliminati, presumibilmente, nell'applicazione non corretta, della norma sui vincoli preordinati all'esproprio;
L'art. 4.09/d delle N.T.A. del P.R.G., prevede che i parcheggi pubblici P1 di urbanizzazione primaria "sono parcheggi pubblici necessari al soddisfacimento elementare dei problemi funzionali della mobilità e della sosta all'interno dell'organismo urbano". Essi ai sensi dell'art. 1.19 delle N.T.A., sono considerati opera di urbanizzazione primaria e come tali, la loro esistenza è necessaria per poter ottenere il rilascio della concessione;
La classificazione, nel progetto del P.R.G., del parcheggio pubblico P1 quale opera di urbanizzazione primaria e necessaria al soddisfacimento dei problemi funzionali alla mobilità e della sosta all'interno dell'organismo urbano, la proposta di monetizzazione e la sua non disciplina all'interno della normativa urbanistica vigente nella Regione Abruzzo, dovrebbero ottenere maggiore attenzione e prudenza per la sua funzionalità, corretta applicazione per quanto riguarda la monetizzazione, individuazione e reperimento di aree alternative per il mantenimento degli standars urbanistici generali e attuativi;
La proposta di individuare l'Ufficio Tecnico Comunale unico responsabile della gestione della norma in questione, non rispetta la normativa in materia di attribuzione delle competenze in quanto, la funzione della programmazione per quanto riguarda la mobilità all'interno del nucleo abitato e la decisione di ammettere il ricorso alla monetizzazione non può che essere ricondotta alla competenza del Consiglio Comunale, il quale deve disciplinare anche i criteri di ammissibilità tenendo comunque conto che l'accettazione o la prescrizione deve essere accompagnata da un'analisi compiuta per l'intero territorio comunale e contribuire al rispetto degli standars contenuti nelle schede di attuazione del progetto di P.R.G.;
Le considerazioni e i principi suesposti insieme alla valutazione economica, sono ben individuati e prescritti dalle legislazioni urbanistiche regionali esistenti e specialmente in quella della Regione Lombardia che all'art. 46 comma 2 lettera a) recita: "……qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione, i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione delle aree";
La non previsione nella proposta di variante adottata di un ristoro da corrispondere al Comune per l'utilità ed il vantaggio economico conseguito, la genericità della deliberazione rispetto alla monetizzazione relativamente alle zone omogenee del P.R.G., potrebbe creare disparità di trattamento e imparzialità tali da rendere illegittima la norma;
Prima dell'approvazione della variante e della disciplina dei criteri, era necessario procedere, attraverso, eventualmente, un'apposita commissione, alla rilevazione e all'analisi delle situazioni di fatto esistenti; " Per le motivazioni e le considerazioni sopra esposte si propone quanto segue: " In alternativa alla cessione delle aree destinate a parcheggi, a richiesta della parte, i parcheggi pubblici P1 possono essere monetizzati;
La decisione di ammettere il ricorso alla monetizzazione deve essere disciplinata dal Consiglio Comunale per quanto riguarda i criteri di ammissibilità rispetto al mantenimento degli standars urbanistici generali ed attuativi rilevati dopo l'analisi delle situazioni di fatto esistenti e stabilire le somme delle monetizzazioni per aree omogenee del P.R.G. che dovrà tener conto dell'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione che in ogni caso non può essere inferiore al costo dell'acquisizione dell'area;
I parcheggi pubblici P1 inferiori a 30 mq. vanno monetizzati.
Distinti saluti Campo di Giove, 30 maggio 2008.
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Oggetto: Art. 28 comma 7 e 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell'art. 28 comma 7 e 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si invia la seguente proposta di mozione riguardante il rilascio della concessione edilizia n. 69 del 27-12-2001 e successive volture.
Distinti saluti.
Campo di Giove,27/08/2008.
I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Per Campo di Giove"
CAPALDO Donatella - D'AMORE Liborio - MARIANI Pasquale
Premesso che l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 15 dello statuto comunale e l'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale attribuiscono al Consiglio Comunale funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti;
Che i consiglieri comunali nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale;
Visto che con deliberazione del Commissario Regionale n. 107 del 23-12-1987, è stato adottato il P.R.G. del Comune di Campo di Giove;
Con delibera n. 32 del 31-03-1988 del Commissario Regionale sono state esaminate e fatte proprie le osservazioni, gli elenchi allegati, le deduzioni finali, la relazione e le planimetrie che comprendono anche l'allegato "A" ove insiste la zona di Campo della Fonte che ha recepito l'osservazione prodotta dalla proprietaria dell'area interessata sulla quale è stata rilasciata la concessione edilizia n. 69/2001, destinandola a "viabilità, servizi, verde pubblico e zona di completamento di tipo 1";
Il Consiglio Provinciale dell'Aquila ha adottato il P.R.G. del Comune di Campo di Giove con delibera n. 64 del 16-03-1992 operando, tra gli altri, lo stralcio dell'area interessata dalla dolina denominata Campo della Fonte e, specificatamente, anche dell'area su cui è stata rilasciata la concessione edilizia n. 69 del 27-12-2001 riconducendola a verde pubblico;
Con delibera n. 132 del 29-11-1994 il Consiglio Provinciale ha approvato definitivamente il P.R.G. del comune di Campo di Giove;
Contro il primo atto di adozione (delibera C.P. n. 64/92), l'interessata propose ricorso al T.A.R. Abruzzo contro l'Amministrazione Provinciale e la sentenza del 7 dicembre 1994 depositata il 2 maggio 1995 "accoglie nei limiti di cui in premessa il ricorso specificato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati per la sola parte della ricorrente cosi come innanzi specificato";
Il T.A.R. Abruzzo ha annullato gli atti che interessano la parte ricorrente, ma nulla ha ordinato rispetto al ripristino delle condizioni antecedenti l'adozione del P.R.G. da parte della Provincia, tesi confermata dal parere del consulente legale nominato dal comune di Campo di Giove che con nota prot. n. 2284 del 21-05-2001 afferma: "il Consiglio Provinciale, interpretando restrittivamente la decisione del T.A.R., non certamente puntuale ed alquanto contraddittoria nel dispositivo rispetto alla motivazione ecc…";
Il Consiglio Provinciale dell'Aquila, nella seduta del 23-09-1996 delibera n. 62, ottempera, stranamente, nessuno glielo aveva ordinato, alla decisione del T.A.R. Abruzzo del 7 dicembre 1994 "provvedendo a rettificare lo strumento urbanistico generale ripristinando la zona B1 originariamente prevista nel P.R.G. adottato con deliberazione di Commissario ad Acta n. 107 del 23-12-1987 e modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni prodotte dai privati con deliberazione commissariale n. 32/1988";
Che tale deliberato non rispetta quanto approvato dal C.R.T.A-S.U.P. Provinciale che con parere n. 3 del 19-02-1996, allegato alla delibera e vincolante per il Consiglio Provinciale, aveva deciso di ripristinare le aree interessate dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo a "viabilità, servizi, verde pubblico e zona di completamento di tipo 1";
Che nella parte narrativa della delibera n. 62 del 23-09-1996 viene richiamato un parere n. 6/4 del 19-02-1996 del C.R.T.A.-S.U.P. mai esistito agli atti della Provincia;
Che il Responsabile dell'ufficio tecnico ha provveduto con determina n. 34 del 15-06-2001, stilata ed inviata dal consulente legale con nota del 13-06-2001 prot. n.2669, ad aggiornare la cartografia del P.R.G. destinando l'area interessata a zona residenziale di completamento di tipo 1 e parte a verde collettivo secondario, ritenendo " tale atto meramente tecnico, essendo la modifica apportata dal Consiglio Provinciale di immediata esecutività e vincolante per il comune, di talchè, si rende necessario per una corretta lettura visiva del piano, l'aggiornamento della relativa tavola del P.R.G.";
Che tale aggiornamento del P.R.G. non solo cartografico, perché di una variante urbanistica trattasi, doveva essere esaminato ed eventualmente approvato dal Consiglio Comunale essendo l'unico organo competente ai sensi delle leggi vigenti come esplicitamente confermato anche dal consulente legale del Comune nel parere prot. n. 2284 del 21-05-2001: "per regolarità formale, ma non appare atto necessario sotto il profilo sostanziale, il Consiglio Comunale dovrebbe prendere atto dell'aggiornamento". Mai come in questa circostanza la forma era più importante della sostanza;
Che la strana pianificazione operata dal Consiglio Provinciale con la delibera n. 62/1996 era in contrasto anche con l'art. 1.02 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. che ha comportato l'inedificabilità delle aree sulle quali attualmente insistono i fabbricati A e B;
In data 27-12-2001, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Campo di Giove ha rilasciato la concessione edilizia n. 69 per la costruzione di tre fabbricati di civile abitazione A-B-C per complessivi 58 appartamenti con la prescrizione che "la strada da realizzarsi deve avere destinazione di uso pubblico";
Che l'autorizzazione a realizzare tale strada con la destinazione di "uso pubblico" non poteva essere concessa perché trattasi di strada ad uso limitata ai soli proprietari frontisti e, quando l'uso avvenga in favore di soggetti considerati uti singuli e non uti cives, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per dicatio ad patriam come costantemente affermato dalla giustizia civile ed amministrativa;
Che tale strada non prevista nel P.R.G. è stata progettata e forse già realizzata sulla zona destinata a verde collettivo secondario in contrasto con l'art. 4.09/a delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., invocando la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 2 L. 1187/1968 e dell'art. 89 L.R. 18/83 come modificata dall'art. 49 L.R. 70/95, tesi sostenuta dal consulente legale del comune come si evince dalla nota del 17-10-2001 prot. n. 4643;
Che tale comportamento sulla decadenza dei vincoli è in contrasto con le norme vigenti e con le costanti ed univoche decisioni della giurisprudenza civile ed amministrativa perché, il principio della decadenza quinquennale deve essere applicato solo a quelli che comportano l'inedificabilità assoluta, svuotano il diritto di proprietà limitando il godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla destinazione naturale diminuendone, in modo significativo il valore di scambio, e, pertanto, l'area destinata a verde collettivo secondario, per il suo valore, per il suo godimento rispetto alla sua destinazione naturale, non comporta un vincolo espropriativo sottoposto a decadenza e, secondariamente, qualora il vincolo fosse decaduto, per l'Amministrazione Comunale comporta l'obbligo di provvedere all'integrazione del P.R.G. divenuto parzialmente inoperante mediante la previsione di una nuova disciplina urbanistica e certamente non potrà essere fatta rivivere la situazione antecedente all'imposizione di esso che sicuramente stravolgerebbe la pianificazione complessiva; orientamento confermato anche dal parere richiesto alla Provincia dell'Aquila del 28 marzo 2008;
Che la strada privata di uso pubblico prescritta per rendere edificabili ai sensi dell'art.1.02 delle N.T.A., le aree sulle quali insistono i fabbricati A e B, necessitava oltre del parere indispensabile del Consiglio Comunale, anche dell'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale della Maiella come confermato dal Direttore Generale dell'Ente con nota del 25 marzo 2005 prot. n. 2463 inviata successivamente anche al Sindaco di Campo di Giove;
Che il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Campo di Giove , ha rilasciato copia autentica del verbale del C.R.T.A.-Sezione Urbanistica Provinciale n. 6/4 del 19-02-1996 riguardante il comune di Campo di Giove e specificatamente l'area interessata ove è stata rilasciata la C.E. n. 69/2001;
Che da informazioni assunte presso il Settore Pianificazione del Territorio ed Espropri-Servizio Urbanistico della Provincia dell'Aquila, il parere del C.R.T.A.-SUP n. 6/4 del 19-02-1996 non ha per oggetto pratiche del Comune di Campo di Giove ma è relativa ad una pratica del Comune di S. Benedetto dei Marsi";
Accertato che, stranamente, il Consiglio Provinciale nella seduta del 23-09-1996 delibera n. 62, ha deciso di approvare il contenuto del parere n. 6/4 del 19-02-1996, che espressamente recita: "di dover dare esecuzione alla sentenza n. 195/95 del 7 dicembre 1994 con la quale il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo ha parzialmente annullato la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64/1992 di approvazione del P.R.G. di Campo di Giove, provvedendo a rettificare lo strumento urbanistico generale ripristinando la zona B1 originariamente prevista";
Considerato che il Responsabile dell'ufficio tecnico ha richiesto ed ottenuto la nomina di un legale amministrativista per il corretto svolgersi del procedimento;
Che l'esame del dispositivo della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 23-09-1996 con il richiamo alla deliberazione del Commissario ad Acta che aveva modificato ed accolto tra le altre, anche l'osservazione prodotta dall'interessata e riportata nell'allegato "A" doveva sicuramente ottenere maggiore considerazione;
Che, purtroppo, come dimostrato dagli atti e dalle norme vigenti, il procedimento formativo e conclusivo presenta numerose lacune; - Visto che i lavori per la costruzione dei tre fabbricati di civile abitazione e della strada sono ancora in corso;
Considerata la complessità e le difficoltà che la vicenda ha determinato;
PROPONE
Di chiedere al Sindaco di valutare, sentiti gli uffici competenti, la situazione sopra illustrata relativamente alla legittimità della concessione edilizia n. 69 del 27-12-2001 e successive volture per la costruzione di tre fabbricati di civile abitazione per n. 58 appartamenti e della relativa strada di accesso, di riferire al Consiglio Comunale sui provvedimenti adottati o da adottare.
Con la presente interrogazione, il Gruppo Consiliare "Per Campo di Giove" intende ancora una volta portare a conoscenza del Consiglio Comunale e dei cittadini di Campo di Giove sia la modalità di affidamento della del servizio di gestione degli impianti da sci e strutture annesse, sia il rispetto delle norme contrattuali sottoscritte dalla società di gestione. Quesiti già sollevati in Consiglio Comunale ai quali non si è data mai una risposta esauriente.
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Si invia ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente interrogazione:
Oggetto: affidamento del servizio di gestione degli impianti sciistici comunali e strutture annesse alla Soc. Coop. a r.l. ECOESSE.
Premesso che la L.R. n. 44 del 13-12-2004 “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo” all’art. 1 comma 4 stabilisce che i sistemi di trasporto pubblico attuati con impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale o locale cosi come definite dall’art. 2 comma 1 della L.R. n. 152 del 23-12-1998 “Norme per il trasporto pubblico locale”;
Il comma 5 dell’art. 113 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli articoli 7-21 della L.R. 152 del 23-12-1998 prevedono che l’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto delle normative dell’Unione Europea anche con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica;
L’art. 201 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui anche se assistiti da contributi dello Stato e delle Regioni condizionando tale attività alla corrispondenza fra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli ammortamenti tecnico-finanziari;
L’art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000 recita che le tariffe dei servizi pubblici locali, devono essere deliberate in modo da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione;
I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive n. 2004/17/ CE e n. 2004//18/CE sono regolati dal decreto legislativo n. 163/2006 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 113/2007;
Il Comune di Campo di Giove, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30-09-2006, ha deliberato l’affidamento a terzi del servizio di gestione degli impianti sciistici comunali e strutture annesse per un periodo di tre anni;
Che tra le modalità di presentazione dell’offerta era previsto anche l’importo del contributo annuo che il Comune potrà corrispondere al gestore oltre alla nomina del direttore di esercizio ed assistente tecnico e relativi oneri retributivi;
Il contratto n. 777 di Rep. del 22-11-2006, all’art. 4 Oneri a carico del Comune prevede invece la “competenza alla nomina del direttore d’esercizio e dell’assistente tecnico e solo relativi oneri contributivi”;
L’art. 5 del contratto relativo all’affidamento degli impianti n. 772/06 prevede che il gestore si impegna a rispettare la normativa vigente sulle assicurazioni del personale e sui contributi obbligatori;
Gli art.li 5 e 7 del contratto n. 772/06 di Rep. prevedono che “il Comune durante il periodo di gestione dell’impianto, potrà prescrivere al gestore l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione tali da rendere gli impianti stessi idonei al regolare funzionamento secondo le normative vigenti” e che “tutti gli oneri derivanti dalla gestione dell’impianto in questione, ivi compresi quelli relativi all’arredamento, illuminazione, acqua potabile, trasporto rifiuti solidi urbani e quant’altra spesa necessaria per il migliore conforto e funzionamento dello stesso, saranno a carico del gestore”;
Con determina n. 92 del 21-11-2007 del responsabile del progetto, è stata impegnata la spesa presuntiva di € 18.717,60 per la fornitura di reti di protezioni per le piste da sci in contrasto con l’art. 5 del contratto n. 772/06 di Rep.;
Che il valore del contratto di affidamento è superiore alla soglia stabilita per la rilevanza comunitaria prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 come stabilito dalla perizia giurata del tecnico nominato dal Tribunale di Sulmona;
Il bando di gara pubblicato con determina n. 3850 del 20-10-2006 del responsabile del servizio tecnico, non rispetta le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi prevista dall’art. 66 e i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. N. 163/2006;
Che l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, è demandata ad una commissione giudicatrice che opera, secondo le norme stabilite dal regolamento e viene nominata dall’organo competente della stazione appaltante i cui componenti devono essere in possesso di adeguate professionalità e deve essere presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali;
Che l’art. 1 del contratto di concessione prevede che la sciovia Coccia potrà essere consegnata solo ad avvenuto collaudo della stessa;
Per quanto sopra esposto si chiede di conoscere:
Se la S.V. ritiene compatibile le modalità relative al bando di gara, le attività e le condizioni previste dal contratto n. 772 del 22-11-2006 relativo all’affidamento a terzi del servizio di gestione degli impianti sciistici comunali e strutture annesse con le normative ed i regolamenti vigenti e quali provvedimenti intende intraprendere;
Quali sono state le procedure adottate per la nomina del direttore d’esercizio e dell’assistente tecnico;
Se sono state liquidate le competenze al direttore d’esercizio e assistente tecnico per l’anno 2006/2007 e per la stagione invernale 2007/2008 e le specifiche quantità rispetto agli oneri retributivi e contributivi;
In che data è stata collaudata la sciovia Coccia-Serra Campanile; • In che data è stata consegnata alla società concessionaria la sciovia;
Se sono state liquidate le spese alla ditta Silvano Vidori Z.a. La scura- via Roma 103/A di San Vito di Cadore (BL) per l’acquisto di reti di protezione per le piste da sci;
Se la S.V. è a conoscenza dell’intervento dei funzionari dell’Ispettorato del Lavoro per la presenza di personale non assunto regolarmente in contrasto con l’art. 5 del contratto n. 772/06 di Rep. e quali provvedimenti sono stati intrapresi;
Se la S.V. è a conoscenza di azioni intraprese da lavoratori per la corresponsione di quanto dovuto dalla ditta concessionaria rispetto agli obblighi contrattuali;
Se la S.V. è a conoscenza di eventuali sub-appalti ceduti dal concessionario relativamente ai servizi di gestione del bar stazione di partenza, bar- rifugio e nolo-sci.
Distinti saluti.
Campo di Giove, 12/11/2008.
Il Gruppo Consiliare di Minoranza “Per Campo di Giove”
Data 15.12.2008
Prot. 4717
Ai Consiglieri del Gruppo "Per Campo di Giove"
Oggetto: Risposta ad interrogazione del 12.11.2008 in atti al n. 4188
Con nota in epigrafe indicata il Gruppo di minoranza "Per Campo di Giove" ha presentato un'interrogazione avente ad oggetto "affidamento del servizio di gestione degli impianti sciistici comunali e strutture annesse alla Soc. Coop. a.r.l. ECOESSE" .
Si rileva subito come l'interrogazione reca una lunga "premessa" contenente una puntigliosa elencazione di disposizioni normative e norme contrattuali in rapporto alle quali si chiede al sottoscritto una "generale" valutazione di compatibilità con la procedura di gara espletata, quasi che questa non fosse una sede politica, bensì "accademica".
Come dovrebbe essere largamente noto al gruppo di minoranza, negli anni immediatamente precedenti all'attuale gestione, gli impianti di risalita sono stati gestiti direttamente dal Comune in esito alla diserzione delle gare che sono state annualmente espletate per la selezione di un gestore esterno.
Nell'anno 2006, in prospettiva della costituzione della società mista, si è ritenuto, in ragione dei vincoli posti alla spesa del personale dalla legge finanziaria, di espletare un nuovo esperimento di gara per la gestione del servizio degli impianti di risalita per la durata di tre anni.
Gli indirizzi per l'espletamento della gara sono stati oggetto di delibera di C.C. n. 31 del 30.09.2006 e sono stati formulati avendo presente gli elementi di criticità dei precedenti esperimenti di gara ed in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa attraverso la previsione di una duplice possibilità di offerta, in entrambi i casi costituita da un prezzo.
Pur trattandosi di un affidamento al di sotto della soglia comunitaria fissata ex art. 28 del D.Lgs. 163/2006 (in quanto il valore dell'appalto è dato dal prezzo di aggiudicazione e non dal valore degli impianti) ed altresì al di sotto dell'ulteriore soglia di €. 20.000 per gli affidamenti in economia, questa Amministrazione, al fine di conseguire le migliori condizioni per la gestione, ha scelto di interrogare nella maniera più ampia il mercato attraverso la predisposizione di un bando di gara.
Le migliori condizioni che il mercato ha offerto sono quelle tradottesi nell'affidamento alla società Ecoesse.
L'alternativa, come purtroppo ha dimostrato pochi mesi dopo il disinteresse registratosi, a livello comunitario, con la diserzione della gara per la selezione del socio privato per la costituenda società mista, sarebbe stato l'arresto dell'attività degli impianti con notevole nocumento per l'economia locale, sostenuta, in larga parte, dal funzionamento degli impianti di risalita.
Questa Amministrazione, ritiene, con la procedura di gara espletata e il conseguente affidamento, di avere fatto tutto quanto era necessario per garantire, alle condizioni allora vigenti ed in gran parte ancora sussistenti, il regolare funzionamento degli impianti, tanto a sostegno dello sviluppo del nostro territorio in conformità con quanto previsto dagli artt. 3 T.U. 267/2000, 1 del nostro Statuto nonché con il principio generale di buon andamento che permea tutta 1'attività della P.A.
Quanto ai rilievi specifici relativi alle disposizioni recate dal D.Lgs. 163/2006, si ricorda che eventuali violazioni, ormai evidentemente tardive trattandosi di una gestione prossima alla scadenza, in assenza di rilievi tempestivi mossi dai soggetti interessati, possono essere oggetto di valutazione solo in sede di autotutela da parte dell'organo di gestione competente, il quale, tuttavia, dovrà procedervi previa comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti; sul punto si ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che l'interesse pubblico al ripristino della legalità non è presupposto sufficiente per giustificare il provvedimento (di natura discrezionale) di annullamento in autotutela, (si veda in proposito TAR Abruzzo sez I n. 859 del 26.06.2008), tanto più quando sia trascorso un notevole lasso di tempo rispetto all'adozione dell'atto assuntamente illegittimo.
Sui rilievi mossi in ordine alle previsioni contrattuali si specifica quanto segue:
" il punto 4 del bando espressamente poneva gli oneri retributivi del direttore di esercizio e dell'assistente tecnico in capo all'Amministrazione. L'indicazione dei soli oneri contributivi nel testo del contratto è dovuto ad un errore di trascrizione rilevabile ictu oculi,
" la fornitura delle reti di protezione, da qualificare come spesa di investimento, non è ascrivibile a lavori di manutenzione ordinaria che ai sensi dell' art. 5 possono essere posti a carico del gestore né a "quant'altra spesa volta al migliore conforto o funzionamento dell'impianto" che, ai sensi dell'art. 7, è posta a carico del gestore.
In ordine alle richieste di informazioni afferenti la liquidazione di spese, le date di collaudo e consegna della sciovia, si rammenta che i Consiglieri hanno diritto ad accedere, ai sensi dell' art. 43 T.U. 267/2000, a qualsiasi informazione utile per I'espletamento del proprio mandato presso gli Uffici comunali. Non si comprende, pertanto, la ragione di rivolgere una siffatta richiesta all'organo politico a meno che non si vogliano rappresentare, in questa sede, eventuali criticità nell'accesso a tali informazioni.
Con riferimento alla procedura di nomina del direttore di esercizio e assistente tecnico, la stessa è stata effettuata in ossequio alle peculiari disposizioni recate dall'art. 90 del DPR 753/1980, dal DM. 1533/1985 e dalla L.R.n. 61/1983, che definiscono una procedura di nomina complessa in cui deve ricorrere 1'assenso della Regione e del S.I.I.T. competente per territorio (ex USTIF).
In ultimo si rappresenta che il sottoscritto non è a conoscenza di eventuali subappalti, né di controversie tra il gestore ed i lavoratori assunti, né risulta pervenuta alcuna informazione formale presso Questa Amministrazione.
IL SINDACO
Dott. Vittorio DI IORIO
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campo di Giove
Oggetto: Contratto riguardante l'affidamento a terzi del servizio di gestione degli impianti sciistici Comunali e strutture annesse.
Con contratto n. 772 di Rep. del 22-11-2006, è stato affidato alla S.c.a.r.l. Ecoesse con sede a Roccamontepiano e Chieti, il servizio di gestione degli impianti sciistici comunali e strutture annesse.
L’art. 1 del contratto, prevede fra i beni strumentali dati in concessione anche la sciovia Quartarana.
Per tale impianto, con Determinazione n. DEA/25 del 28-02-2008 della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo, giusta comunicazione del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale del 13 gennaio 2009, è stata revocata l’autorizzazione regionale all’esercizio.
Nonostante la revoca dell’autorizzazione regionale, la sciovia ha regolarmente funzionato con la sua messa in esercizio.L’art. 8 del contratto di affidamento, prevede la risoluzione contrattuale per “gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell’esercizio, tali da compromettere le qualità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti stessi ed a recare pregiudizi all’immagine del Comune”.
Quanto accaduto, impone, la verifica sull’applicazione delle norme previste nel contratto di affidamento n. 772 di Rep. del 22-11-2006 e l’attuazione delle relative sanzioni. In attesa di conoscere, con urgenza, le decisioni conseguenti che le SS.VV. vorranno intraprendere si porgono distinti saluti.
Campo di Giove, 23 gennaio 2009-01-22
Il Gruppo Consigliare “Per Campo di Giove”
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Oggetto: Presentazione mozione sede dell’Ente Parco Nazionale della Maiella.
Ai sensi dell’art. 28 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si invia la seguente mozione:
• Premesso che sulla stampa è stato comunicato che è sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Nazionale della Maiella e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici in Abruzzo per la concessione in comodato d’uso dei locali all’interno dell’Abbazia di Santo Spirito alla Badia di Sulmona per ospitare la sede operativa del Parco attualmente operante nei locali di Palazzo Nanni a Campo di Giove;
• Visto che negli ultimi giorni è stato accertato il trasferimento di mobili che confermano la chiusura degli uffici a palazzo Nanni;
• Considerato che nella programmazione e nella dislocazione di attività funzionali e fruibili anche per le popolazioni residenti, svolte dall’Ente, furono individuate località, tra le quali Campo di Giove;
• Considerato che la presenza dell’Ente Parco, in questi anni, ha contribuito sicuramente all’economia complessiva del nostro paese con innegabili ricadute positive specialmente nella promozione turistica;
Si chiede
• Al Sindaco ed alla Giunta Comunale di richiedere un incontro urgente per definire quali attività sono previste nella programmazione generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella a Campo di Giove.
Campo di Giove, 30 aprile 2009.
Il Gruppo Consigliare “Per Campo di Giove”
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Al Revisore dei Conti del Comune di Campo di Giove
Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si invia la seguente interrogazione:
Oggetto: "Programma di Riqualificazione Urbana".
SI CHIEDE
La presente interrogazione si invia al revisore dei Conti del Comune di Campo di Giove per i provvedimenti di competenza.
Campo di Giove, 14/10/2009.
Il Gruppo di Minoranza Consiliare (Capaldo Donatella, D'Amore Liborio, Mariani Pasquale)
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale si invia la seguente interrogazione.
Oggetto: Progetto di verifica demaniale.
Per quanto sopra espresso si chiede di conoscere:
Al Signor Sindaco del Comune di Campo di Giove
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si invia la seguente interrogazione.
Oggetto: Variante alle norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (monetizzazioni parcheggi).
Per quanto sopra espresso, si chiede di conoscere:
Campo di Giove, 08 marzo 2010.
N. 1078 di prot. Del 06 APR 2010
Rif. n. del 23/2/2010;
Ai Consiglieri del Gruppo "Per Campo di Giove"
Oggetto: Interrogazione Variante N.T.A. del P.R.G. per monetizzazione parcheggi P1.-
A riscontro della Vs. interrogazione dell’8/3/2010 si comunica che l’approvazione definitiva della variante in oggetto è stata effettuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 13/11/2008; tale deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.A. n. 70 del 17/12/2008 ed ha quindi assunto valenza normativa definitiva .
Dagli atti d'Ufficio risultano pervenute e approvate (per silenzio assenso ai sensi dell'art. 4 del Regolamento
approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2008) le seguenti pratiche:
1. Tol & Sa Costruzioni S.r 1. ; Via Oasi S. Francesco; Istanza 21/11/2008 n. 4362 di prot.; Somma versata
Euro 2.140,00:
2. Ferrara Alfonso e Maria; Via E. del Mastro; Istanza 10\12\2008 n. 4555 di prot.; Somma versata Euro 1.800,00:
3. Orsi Patrizia, Maria Rosaria e Chiara; Via Cava della Madonna; Istanza 10/12/2008 n. 4631 di prot.;
Somma versata Euro 2.569,00:
4. Foresta S.r.l.; Via San Matteo; Istanza 20/1/2009 n. 217 di prot.; Somma versata Euro 2.500,00:
5. VERNA Costruzioni S.r.l.; Via Brigata Majella; Istanza O5\06/2009 n. 2027 di prot.; Somma versata Euro 6.800,00:
6. D'AMICO Mario; Via Grazia Deledda; Istanza 24/912009 n. 3550 di prot.; Somma versate Euro 1.443,00.
Distinti saluti
IL SINDACO
Dott. Vittorio DI IORIO