Tutti i cittadini abituati da sempre alla raccolta dei funghi hanno vissuto le norme introdotte dalla regione Abruzzo in malo modo.
La raccolta dei funghi per chi vive in montagna è un modo di vivere il territorio, a diretto contatto, assaporandone gli odori, le asperità, i capricci del tempo, ma soprattutto i sapori.
I funghi vengono raccolti, puliti, cucinati, conservati e ci accompagnano durante tutto l'anno.
Con Legge regionale 08/11/2006, n. 34, ci fu un corsa alla regolamentazione entro il 31/12/2006, senza corsi, solo inviando una domanda e inviando i relativi versamenti.
In seguito per ottenere il tesserino bisognava frequentare il relativo corso e sostenere il conseguente esame, tranne per chi aveva compiuto il 57° anno d'età.
Oggi, la Legge regionale 08/11/2006, n. 34, così come modificata dalla Legge regionale 23/08/2007, n.33 e dalla Legge regionale 23/11/2007, n.39., regolamenta la Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei per i cittadini residenti, è di seguito riportata una sintesi, chi vuole leggere il testo coordinato, può cliccare qui (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo)
Art. 2
Limiti di raccolta
1) La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2) La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23.8.1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.
3) Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.
4) Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5;
5) Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 352/93 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta.
2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:
a) fotocopia del documento di identità;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2:
a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.
5) Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) spazio per eventuali annotazioni;
f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino.
10) Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune.
11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.
2) Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3) Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età.
4) (Abrogato)
(PER I NON RESIDENTI IN REGIONE)
Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti in Regione
1) I non residenti in Regione privi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all'art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.
2) Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore. (Modalità di raccolta e divieti che tutti devono rispettare per non incorrere in sanzioni)
Art. 10
Modalità di raccolta
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.
Art. 11
Divieti di raccolta
1) Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.